Ordinanza — n. 10064/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUGLIO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 31/08/1985 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Vito Truglio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 20 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Novara in ordine al reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della sua identità (art. 495 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disapplicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. - è manifestatamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione ( pag.3: la motivazione valorizza attraverso la disamina delle precedenti condanne come l'imputato nel corso del tempo abbia manifestato una crescente propensione a delinquere) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 99 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 10064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disapplicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. - è manifestatamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione ( pag.3: la motivazione valorizza attraverso la disamina delle precedenti condanne come l'imputato nel corso del tempo abbia manifestato una crescente propensione a delinquere) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUGLIO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 31/08/1985 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Vito Truglio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 20 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Novara in ordine al reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della sua identità (art. 495 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disapplicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. - è manifestatamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione ( pag.3: la motivazione valorizza attraverso la disamina delle precedenti condanne come l'imputato nel corso del tempo abbia manifestato una crescente propensione a delinquere) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d