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Ordinanza — n. 10061/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic complaints regarding aggravating circumstances and sentencing in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude specific aggravating circumstances and sentencing leniency, claiming the decision was based on mere complaints rather than new evidence. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the appellate judgment adequately addressed the facts and correctly applied the law regarding the aggravating circumstances of the theft.

Regesto Legislator

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Art. 624 e 625 n.4 e 5 cod. pen.; Art. 62.4 cod. pen.: Appeals based on generic complaints regarding the exclusion of aggravating circumstances or the granting of leniency are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and adequately addresses the contested facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaints ground aggravating circumstances theft sentencing leniency denial court costs and fine indagine per furto perseguimento penale per truffa tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.4 e 5 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo, qui riuniti - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti ex art. 625 n.4 e 5 cod.
Art. 62.4 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo, qui riuniti - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti ex art. 625 n.4 e 5 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.5 n. 48915 del 1/10/18
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC SANIJA (CUI 01X040K) nato a ROMA il 22/06/1987 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sanija Halilovic ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 15 giugno 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n.4 e 5 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo, qui riuniti - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti ex art. 625 n.4 e 5 cod. pen. - sono generici in quanto costituiti da mere doglianze, già trattate in appello, in punto di fatto; nonché manifestamente infondati atteso che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata in cui il secondo Giudice, rifacendosi alla giurisprudenza di questa sezione - Sez.5 n. 48915 del 1/10/18- evidenzia come nel caso di specie risultano configurate le aggravanti contestate, alla luce del fatto che la imputata ha approfittato della confusione creata nel locale dalle altre donne che - nel momento stesso in cui la ricorrente ha messo a segno il furto, assieme ai bambini che erano con loro si sono allontanate simultaneamente dal bar senza ulteriori indugi- gettando a terra un pacchetto di patatine e rovesciando un bicchiere d'acqua sul bancone, hanno costretto la persona offesa ad allontanarsi dalla sua posizione, perdendo di vista l'imputata e permettendole di agire indisturbata). -Ritenuto che il terzo motivo - con cui la ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62. 4 cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio irrogatole - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 5: valore complessivo della refurtiva non irrisorio). -Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.