Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual arguments under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on insufficient evidence of culpability, but the court found the sole ground of appeal generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the lack of specific new reasons correlated with the contested decision rendered the appeal non-compliant with statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already discussed and rejected by the court of appeal without providing specific new reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE DANIELE nato a TORINO il 01/08/1984 avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Daniele Torre ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 24 luglio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto mancherebbero elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (pag. 3: l'imputato ha commesso il fatto rompendo il finestrino della portiera della vettura e impossessandosi di più capi di abbigliamento in essa detenuti.
La condotta è stata attuata mentre era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. sempre per reati della stessa indole); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec