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Ordinanza — n. 10058/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10058/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLA ACCURSIO nato a SCIACCA il 17/11/1996 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Accursio Sabella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 13 luglio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino in ordine al reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità (art. 495 cod. pen.) rideterminando la pena inflitta, confermandola nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto al giudizio di accertamento della penale responsabilità - è costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestatamente infondato poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( pag. 2: la condotta posta in essere non può essere ricondotta ad un mero errore, ma è la conseguenza di una precisa volontà dell'imputato, il quale ha cercato di sottrarsi ad una compiuta identificazione perché ha violato la misura cautelare in corso.); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 10058/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.) rideterminando la pena inflitta, confermandola nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto al giudizio di accertamento della penale responsabilità - è costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestatamente infondato poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( pag. 2: la condotta posta in essere non può essere ricondotta ad un mero errore, ma è la conseguenza di una precisa volontà dell'imputato, il quale ha cercato di sottrarsi ad una compiuta identificazione perché ha violato la misura cautelare in corso.); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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uso di false generalità falsa testimonianza credibilità dell'identità inchiesta per falsità atti sviamento della giustizia accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLA ACCURSIO nato a SCIACCA il 17/11/1996 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Accursio Sabella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 13 luglio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino in ordine al reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità (art. 495 cod. pen.) rideterminando la pena inflitta, confermandola nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto al giudizio di accertamento della penale responsabilità - è costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestatamente infondato poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( pag. 2: la condotta posta in essere non può essere ricondotta ad un mero errore, ma è la conseguenza di una precisa volontà dell'imputato, il quale ha cercato di sottrarsi ad una compiuta identificazione perché ha violato la misura cautelare in corso.); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co