Ordinanza — n. 10054/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIAVARELLA LEONARDO nato a FOGGIA il 27/02/1995 LONGO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 11/09/1991 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Leonardo Ciavarella e Giuseppe Longo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari del 31 marzo 2022 ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, riqualificando i reati di cui all'art 624 bis cod. pen. di cui ai capi D) e G) nelle ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. rideterminando le pene e confermando nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo nell'interesse di Ciavarella- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 10054/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. di cui ai capi D) e G) nelle ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. rideterminando le pene e confermando nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo nell'interesse di Ciavarella- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIAVARELLA LEONARDO nato a FOGGIA il 27/02/1995 LONGO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 11/09/1991 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Leonardo Ciavarella e Giuseppe Longo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari del 31 marzo 2022 ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, riqualificando i reati di cui all'art 624 bis cod. pen. di cui ai capi D) e G) nelle ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. rideterminando le pene e confermando nel resto. -Ritenuto che il primo ed unico motivo nell'interesse di Ciavarella- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag.4 della sentenza impugnata in cui si valorizza la sussistenza della recidiva) sono, pertanto, incensurabili. -Ritenuto che il primo ed unico motivo nell'interesse di Longo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante ex art 61 n. 2 cod. pen. (capo F) - è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza laddove l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag.3 punto 5 della sentenza impugnata). -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il ,Qorsigliere sore