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Ordinanza — n. 10053/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10053/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MARCO nato a ROMA il 05/02/1985 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Halilovic Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino dell'Il settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt.624 e 625 comma 1 n. 2 e 3 cod. pen.). -Ritenuto che l'unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato alla luce del valore del bene di cui il ricorrente si è impossessato e della capacità criminale dello stesso, recidivo e abile nel commettere tali delitti).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10053/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 cod. pen.). -Ritenuto che l'unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato alla luce del valore del bene di cui il ricorrente si è impossessato e della capacità criminale dello stesso, recidivo e abile nel commettere tali delitti).

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato criminalità grave principio della doppia incriminazione recidiva nell'infrazione sanzione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MARCO nato a ROMA il 05/02/1985 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Halilovic Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino dell'Il settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt.624 e 625 comma 1 n. 2 e 3 cod. pen.). -Ritenuto che l'unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato alla luce del valore del bene di cui il ricorrente si è impossessato e della capacità criminale dello stesso, recidivo e abile nel commettere tali delitti).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il cor&iere sore Il