Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10052/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10052/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Franco Toffaldano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 12 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di furto tentato in supermercato (artt. 56 e 624 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di secondo grado evidenzia come lo stesso imputato ha confessato di aver posto in essere il reato a causa di problemi di dipendenza); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10052/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di secondo grado evidenzia come lo stesso imputato ha confessato di aver posto in essere il reato a causa di problemi di dipendenza); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali truffa aggravata revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione sanzione disciplinare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Franco Toffaldano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 12 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di furto tentato in supermercato (artt. 56 e 624 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di secondo grado evidenzia come lo stesso imputato ha confessato di aver posto in essere il reato a causa di problemi di dipendenza); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigjjeie estensore Il Presiden