Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific argumentation regarding aggravating circumstances and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Galluzzo, Vitasevic, and Coluccello inadmissible. The appellants argued for a new trial based on procedural flaws and the existence of aggravating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing substantive legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a, c.p.p.: Appeals must contain specific and arguable grounds; mere repetition of appellate arguments or failure to substantiate claims regarding aggravating circumstances renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLUZZO ROBERTO nato a BRINDISI il 21/05/1967 VITASEVIC SALVATORE nato a BRINDISI il 14/03/1965 COLUCCELLO ALESSANDRO nato a BRINDISI il 18/07/1988 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Galluzzo Roberto, Salvatore Vitasevic, Alessandro Coluccello ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 15 marzo 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Brindisi per il concorso nel delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.nn.2,5,7bis cod. pen.; -Considerato che il primo motivo (comune) - con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità degli imputati e alla condizione di procedibilità- è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; sulla improcedibilità in particolare, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 bis cod. pen., rende il reato procedibile d'ufficio e la sua sussistenza è congruamente motivata in fatto nella sentenza impugnata, nonché chiaramente descritta nella imputazione ( " infrastruttura destinata alla erogazione di energia"); -Rilevato che il secondo e ultimo motivo (comune) - con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e delle circostanze aggravanti- è manifestamente infondato perché nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il coiThliere,estensore Il