Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was generic and failed to specify the factual elements underlying the criticism. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed logically correct and sufficient without needing to address every favorable element. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for a valid challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks specific factual elements, as the court of first instance need only consider decisive factors when denying generic mitigating circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVELLO COBOS KEVIN MICHELE nato a ROMA il 25/01/1995 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Kevin Michele Ravello Cobos ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13 aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino lo ha prosciolto dal capo a) e ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui agli artt. 337,339,582 e 585 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo- con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il