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Ordinanza — n. 10041/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10041/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO LUANA nato a GELA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luana Cavallo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 30 maggio 2023 che, in parziale riforma in punto di trattamento sanzionatorio della pronunzia emessa dal Tribunale di Gela, ha per il resto confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10041/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Parole chiave

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furto aggravato truffa aggravata favoreggiamento tentato furto reati contro il patrimonio furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO LUANA nato a GELA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luana Cavallo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 30 maggio 2023 che, in parziale riforma in punto di trattamento sanzionatorio della pronunzia emessa dal Tribunale di Gela, ha per il resto confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla penale responsabilità tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( pag. 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 fe