Sentenza — n. 10040/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: KOLA GEZIM nato il 22/01/1985 BEQIRI LUAN nato il 29/10/1990 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Kola Gezim e Beqiri Luan, disgiuntamente, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 5 mag(0 . 2023 , che ha confermato <5 1, la condanna del Tribunale cittadino nei confronti di Kola per i delitti di furto in abitazione aggravato consumato e tentato (C,D,E,F) e nei confronti di Beqiri per i delitti di ricettazione e furto in abitazione (G,H,I,J,L). Ricorso Beqiri Luan -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luan Beqiri - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10040/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2023 , che ha confermato <5 1, la condanna del Tribunale cittadino nei confronti di Kola per i delitti di furto in abitazione aggravato consumato e tentato (C,D,E,F) e nei confronti di Beqiri per i delitti di ricettazione e furto in abitazione (G,H,I,J,L). Ricorso Beqiri Luan -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luan Beqiri - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: KOLA GEZIM nato il 22/01/1985 BEQIRI LUAN nato il 29/10/1990 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Kola Gezim e Beqiri Luan, disgiuntamente, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 5 mag(0 . 2023 , che ha confermato <5 1, la condanna del Tribunale cittadino nei confronti di Kola per i delitti di furto in abitazione aggravato consumato e tentato (C,D,E,F) e nei confronti di Beqiri per i delitti di ricettazione e furto in abitazione (G,H,I,J,L). Ricorso Beqiri Luan -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luan Beqiri - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. -Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena - risultano manifestamente infondati in presenza (p.15) di una motivazione esente da evidenti illogicità; al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; lo stesso dicasi in relazione alla quantificazione della pena questa Corte ha chiarito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso nell'interesse di Beqiri Luan deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ricorso Kola Gezim Ritenuto che il primo motivo nell'interesse di Kola Gezim - con cui il ricorrente denunzia l'assenza della responsabilità - è costituito da mere doglianze in punto di fatto.è Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso sull'estinzione per intervenuta prescrizione - è fondato per i reati di cui ai capi d'imputazione C, D, F, i quali infatti si sono estinti per prescrizione in data 26.02.2023 e dunque prima della sentenza del secondo grado di giudizio. Trattasi infatti di tentati furti aggravati il cui termine massimo di prescrizione va fissato in anni otto e mesi quattro.
Rilevato che occorre eliminare la pena oggetto di aumento per il vincolo della continuazione pari a mesi 9 ed euro 600,00 di multa con conseguente assorbimento del secondo motivo. Ritenuto che la sentenza per Kola Gezim va annullata senza rinvio perché i reati di cui ai capi C, D, F sono estinti per prescrizione con eliminazione della pena di mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa e va dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di Kola Gezim e ai capi C, D, F perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la pena di mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Kola Gezim. Dichiara inammissibile il ricorso di Beqiri Luan e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 I