Ordinanza — n. 10039/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASO LEOPOLDO nato a NAPOLI il 29/07/1950 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Leopoldo Ceraso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6 giugno 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di contraffazione di marchi di giocattoli di cui all' art. 473 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 473 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 10039/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 473 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASO LEOPOLDO nato a NAPOLI il 29/07/1950 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Leopoldo Ceraso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6 giugno 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di contraffazione di marchi di giocattoli di cui all' art. 473 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazìone di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbr