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Ordinanza — n. 10037/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10037/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRONI STELLA nato a TORINO il 30/06/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Stella Tironi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 luglio 2023, che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino quanto alla riduzione della pena, ha confermato nel resto la condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione di cui alli art. 624 bis, 625 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 114 cod. pen. - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, argomenta come la condotta dell'imputata, nel reato, non sia di trascurabile importanza né marginale (pag. 3 della sentenza impugnata); .

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 10037/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ritenuto che, attesa la inammissibilità del ricorso, non può procedersi ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. alla correzione dell'errore materiale, risultando competente il giudice della sentenza impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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correzione di errore materiale impugnazione di decisioni amministrative errore amministrativo incompetenza per materia motivi di revisione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
-Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRONI STELLA nato a TORINO il 30/06/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Stella Tironi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 luglio 2023, che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino quanto alla riduzione della pena, ha confermato nel resto la condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione di cui alli art. 624 bis, 625 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 114 cod. pen. - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, argomenta come la condotta dell'imputata, nel reato, non sia di trascurabile importanza né marginale (pag. 3 della sentenza impugnata); .

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ritenuto che, attesa la inammissibilità del ricorso, non può procedersi ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. alla correzione dell'errore materiale, risultando competente il giudice della sentenza impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il