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Sentenza — n. 10034/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10034/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIBETTA GERLANDO nato a AGRIGENTO il 09/12/1991 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Gerlando Scibetta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19 gennaio 2023, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, ha derubricato l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice e lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. - Rilevato che con il primo motivo lamenta violazione di legge quanto al pregiudizio derivatogli dalla derubricazione; con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. -Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente chiede il proscioglimento ex art. 131 bis Cod.

Regesto Legislator

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art. 131 bis Cod. Pen; Sentenza — n. 10034/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pen. - non è inammissibile alla luce della natura dei precedenti penali dai quali risulta gravato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 3 settembre 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Parole chiave

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scioglimento di una Sagl cattiva gestione chiusura dell'azienda ritiro della domanda di esecuzione spossessamento conseguente al fallimento scissione societaria

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis Cod. Pen
-Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente chiede il proscioglimento ex art. 131 bis Cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIBETTA GERLANDO nato a AGRIGENTO il 09/12/1991 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-Rilevato che Gerlando Scibetta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19 gennaio 2023, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, ha derubricato l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice e lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. - Rilevato che con il primo motivo lamenta violazione di legge quanto al pregiudizio derivatogli dalla derubricazione; con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. -Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente chiede il proscioglimento ex art. 131 bis Cod.

Pen. - non è inammissibile alla luce della natura dei precedenti penali dai quali risulta gravato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 3 settembre 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consigliere e ensore Il Presid