Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10027/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on ne bis in idem and generic mitigating circumstances grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ihor Kushnir inadmissible regarding both the ne bis in idem principle and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that three separate proceedings stemmed from the same criminal notice and that the lower court failed to evaluate specific mitigating factors. The court rejected these claims, noting the first argument was a repetition of the appellate court's reasoning and the second was too generic without citing unconsidered elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 483 cod. pen.; Art. 64 cod. proc. pen.: The ne bis in idem principle does not bar separate proceedings from the same criminal notice if distinct legal interests are involved, and a denial of generic mitigating circumstances is valid if the court references decisive favorable factors without needing to address every single one.

Parole chiave

Generato dall'IA
ne bis in idem falsity in public document generic mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural inadmissibility doppia punibilità reiterazione di reati penali falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 483 cod. pen.
Art. 64 cod. proc. pen.
art. 483 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUSHNIR IHOR nato il 07/08/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Ihor Kushnir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17 ottobre 2022, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen. -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ne bis in idem sostanziale e processuale atteso che il presente procedimento trae origine dalla medesima notitia criminis che ha condotto a tre diversi procedimenti - è manifestamente infondato e riproduttivo delle medesime censure dell'atto di appello, disatteso con una motivazione immune da vizi logici (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con espressi richiami alla giurisprudenza di questa Corte e a quella costituzionale. -Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti attenuanti generiche - è generico in quanto non indica elementi favorevoli non valutati a fronte di una motivazione esaustiva esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il C sigliere estensore Il