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Ordinanza — n. 10024/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10024/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE ROBERTO nato a MONZA il 13/07/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Roberto Vallone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 6 giugno 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza in ordine ai reati di spendita di banconote contraffatte e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui agli artt.455 e 496 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva e alla sua qualificazione - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10024/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., con la recidiva specifica e reiterata. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva e alla sua qualificazione - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false riproduzione e imitazione di biglietti di banca recidiva nell'infrazione riciclaggio di denaro aggravato uso di false generalità reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
284878); la sentenza ha infatti con motivazione immune da vizi logici argomentato in ordine alla natura qualificata della recidiva; in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE ROBERTO nato a MONZA il 13/07/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Roberto Vallone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 6 giugno 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza in ordine ai reati di spendita di banconote contraffatte e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui agli artt.455 e 496 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva e alla sua qualificazione - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (S. U. n. 32318 del 30/03/2023 , Rv. 284878); la sentenza ha infatti con motivazione immune da vizi logici argomentato in ordine alla natura qualificata della recidiva; in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha poi esaminato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il eisigIifèestensore Il P