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Ordinanza — n. 10023/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific, violating procedural rules on admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Borrelli Franco inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant challenged the lower court's decision on various grounds, including violations of law and sentencing errors, but the court found these points merely repetitive of arguments already rejected in the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specificity, as they merely repeat arguments already discussed and rejected by the court of second instance without providing new, critical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity repetition of arguments procedural admissibility court of cassation sentencing review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. proc. pen.
appello -; rilevato che gli ultimi due motivi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 61 n. 4 cod. pen.
pen.; al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n.
Art. 640 comma 2 n. 2 e 2-bis cod. pen.
pen.; all'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.
art. 131-bis cod. proc. pen
appello -; rilevato che gli ultimi due motivi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI FRANCO nato a VOGHERA il 27/05/1973 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; APP.»

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Borrelli Franco, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - si veda pag 4 sent. appello -; rilevato che gli ultimi due motivi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen.; all'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 e 2-bis, cod. pen. ed infine, alla esclusione della recidiva contestata, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sent. impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2023 Il Consigli e e sore I