Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Drhimi Majdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already denied them citing an absence of positive elements in the case file. The supreme court upheld this decision, ruling the appeal was manifestly unfounded because the lower court's reasoning lacked logical flaws warranting review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning explicitly notes the absence of positive elements justifying such mitigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal absence of positive elements manifestly unfounded complaint sentencing discretion review attenuazione libera della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRHMI MAJDI (CUI 03M06NV) nato il 07/12/1987 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Drhimi Majdi, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 5, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente