Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Drhimi Majdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already denied them citing an absence of positive elements in the case file. The supreme court upheld this decision, ruling the appeal was manifestly unfounded because the lower court's reasoning lacked logical flaws warranting review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning explicitly notes the absence of positive elements justifying such mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRHMI MAJDI (CUI 03M06NV) nato il 07/12/1987 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Drhimi Majdi, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 5, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente