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Ordinanza — n. 10019/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10019/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUDAL ALI'(CUI 05XUG0Q) nato a PISTOIA il 24/05/2002 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Foudal ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la prospettata differente qualificazione giuridica del fatto muove da censure di merito, a fronte invece di una motivazione che ha correttamente ricondotto alla tentata rapina la vicenda oggetto dell'accertamento giudiziale, sul rilievo che il vigilante dopo aver sorpreso il Foudal con la merce, lo ha accompagnato all'interno del negozio, permettendogli in tal modo di saldare il prezzo, e dunque la violenza è stata espressione di un'iniziativa di quest'ultimo che, improvvisamente, ha mutato atteggiamento spingendo il dipendente e dunque assumendo tale condotta violenta per guadagnarsi la fuga e sottrarsi ai controlli legittimamente espletati dal Procopio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10019/2024 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUDAL ALI'(CUI 05XUG0Q) nato a PISTOIA il 24/05/2002 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Foudal ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la prospettata differente qualificazione giuridica del fatto muove da censure di merito, a fronte invece di una motivazione che ha correttamente ricondotto alla tentata rapina la vicenda oggetto dell'accertamento giudiziale, sul rilievo che il vigilante dopo aver sorpreso il Foudal con la merce, lo ha accompagnato all'interno del negozio, permettendogli in tal modo di saldare il prezzo, e dunque la violenza è stata espressione di un'iniziativa di quest'ultimo che, improvvisamente, ha mutato atteggiamento spingendo il dipendente e dunque assumendo tale condotta violenta per guadagnarsi la fuga e sottrarsi ai controlli legittimamente espletati dal Procopio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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atto tardivo notificazione viziata tempestività dell'invio postale durata eccessiva del procedimento termine di comunicazione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUDAL ALI'(CUI 05XUG0Q) nato a PISTOIA il 24/05/2002 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Foudal ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la prospettata differente qualificazione giuridica del fatto muove da censure di merito, a fronte invece di una motivazione che ha correttamente ricondotto alla tentata rapina la vicenda oggetto dell'accertamento giudiziale, sul rilievo che il vigilante dopo aver sorpreso il Foudal con la merce, lo ha accompagnato all'interno del negozio, permettendogli in tal modo di saldare il prezzo, e dunque la violenza è stata espressione di un'iniziativa di quest'ultimo che, improvvisamente, ha mutato atteggiamento spingendo il dipendente e dunque assumendo tale condotta violenta per guadagnarsi la fuga e sottrarsi ai controlli legittimamente espletati dal Procopio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente