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Ordinanza — n. 10014/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for tardiness regarding procedural nullity arguments not raised in time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Sina Selman inadmissible due to the tardiness of the procedural nullity argument. The Court of Appeal had previously rejected the claim for being out of time, which prevented the formation of res judicata on the matter. Consequently, the Supreme Court ruled that the issue could no longer be examined, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Arguments challenging procedural nullity must be raised timely; failure to do so precludes their examination on appeal as they are no longer admissible.

Parole chiave

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tardiness of appeal procedural nullity res judicata inadmissible appeal Corte di Cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale violazione del principio di celerità durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINA SELMAN nato il 02/05/1984 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sina Selman, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione rispetto alla eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale per erronea dichiarazione di assenza dell'imputato è non più deducibile perché inerente a violazione di norme processuali tardivamente dedotte e la cui disamina presuppone necessariamente che l'atto di impugnazione con cui sono state denunciate sia tempestivo; che invero la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame per tardività, circostanza, questa, che esclude essendosi formato il giudicato la proponibilità di questioni attinenti la nullità del giudizio di primo grado; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi ente