Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10013/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI SIMONE nato a FOIANO DELLA CHIANA il 14/08/1969 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Conti Simone, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato di truffa, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4- 5 in relazione alla validità della querela e pagg. 6-7 in relazione alla sussistenza del delitto di truffa in tutti i suoi elementi costitutivi); considerato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello; che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01); vista la memoria del 5 gennaio 2024 depositata dal difensore del ricorrente che, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro durata dell'infrazione osservanza dei termini termini di ricorso preclusione per tardività istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI SIMONE nato a FOIANO DELLA CHIANA il 14/08/1969 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Conti Simone, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato di truffa, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4- 5 in relazione alla validità della querela e pagg. 6-7 in relazione alla sussistenza del delitto di truffa in tutti i suoi elementi costitutivi); considerato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello; che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01;

Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01); vista la memoria del 5 gennaio 2024 depositata dal difensore del ricorrente che, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle