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Ordinanza — n. 10011/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10011/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLI MASSIMO nato a FIRENZE il 08/03/1968 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; I' Letto il ricorso di Caselli Massimo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione ascritto all'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 5-6 della sent. impugnata, ove si sottolinea la sussistenza del delitto di ricettazione in tutti i suoi elementi costituivi); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; che, ciò nondimeno, è altresì manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con la quale la Corte d'appello ha effettuato il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10011/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5-6 della sent. impugnata, ove si sottolinea la sussistenza del delitto di ricettazione in tutti i suoi elementi costituivi); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; che, ciò nondimeno, è altresì manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con la quale la Corte d'appello ha effettuato il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLI MASSIMO nato a FIRENZE il 08/03/1968 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; I'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caselli Massimo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione ascritto all'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 5-6 della sent. impugnata, ove si sottolinea la sussistenza del delitto di ricettazione in tutti i suoi elementi costituivi); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; che, ciò nondimeno, è altresì manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con la quale la Corte d'appello ha effettuato il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid