Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10010/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Valente Alessio and Sattanino Federica inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding liability was illogical and based on an incorrect reconstruction of facts. The court rejected this, ruling that the law precludes the appellate court from re-evaluating the factual findings or the logical soundness of the lower court's argumentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning, as such review is strictly precluded by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle factual re-evaluation logical consistency review appellate jurisdiction limits declaration of inadmissibility condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALENTE ALESSIO nato a GENOVA il 09/02/1975 SATTANINO FEDERICA nato a GENOVA il 22/10/1965 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di Valente Alessio e Sattanino Federica, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in punto di attendibilità del convergente dichiarato delle persone offese e dell'assenza anche implicita e conseguenziale di decisivo rilievo delle alternative letture critiche declinate dal ricorrente in riferimento ad altre fonti probatorie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il P