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Ordinanza — n. 10009/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and are merely repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ihsassa Khalid inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's qualification of the crime as 'receiving stolen goods' rather than 'unwarranted purchase' and the denial of statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims as they were merely repetitive of facts already thoroughly examined and legally dismissed by the appellate judge without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals lacking specific legal grounds that merely reproduce factual disputes already resolved by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments receiving stolen goods mitigating circumstances Cassa delle ammende attenuazione della pena deduzione per spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHSASSA KHALID nato il 04/11/1971 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ihsassa Khalid, ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, nelle pagg. 2-3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione ed in particolar modo, la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato le condizioni ostative ai fini della concessione dell'attenuante de quo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340-01); rilevato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sent. impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, sicché queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 el 20/01/2016, Rv. 265826-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consi