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Ordinanza — n. 10007/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and non-emerging defects in appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Esposito inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's failure to explicitly exclude recidivism, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this, noting the defects were not evident in the original decision and the appeal grounds were too generic regarding the timing of prior crimes.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises defects in reasoning not apparent in the contested decision or relies on generic arguments without specific factual elements to contradict the lower court's findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds defects in reasoning recidivism exclusion appellate court reasoning notificazione elettronica notifica tardiva dei difetti ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 12/04/1969 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Esposito Gennaro, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della recidiva contestata è manifestamente infondato poiché prospetta difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte d'appello ha motivato sull'insussistenza di elementi reali su cui basare la disapplicazione della recidiva contestata all'imputato e tanto a prescindere dalla genericità con cui era stato dedotto il motivo di appello, ponendosi il ricorrente in una posizione di mero dissenso rispetto all'argomentato del primo giudice; considerato che il motivo di ricorso appare poi generico in quanto a fronte dell'assoluto rilievo attribuito dal giudice del merito ai precedenti penali anche specifici, competeva al ricorrente indicare elementi distonici riferibili all'esatta collocazione temporale delle condotte oggetto di quei precedenti, invece solo genericamente enunciate; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigli9\re Estensore Il President