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Ordinanza — n. 10006/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Bruzzese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's arguments were generic because they merely repeated reasons already rejected by the lower court without new specificity. Consequently, the appeal lacked the necessary correlation between the contested decision and the grounds for the challenge required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision and the arguments presented, as they merely reiterate reasons already deemed unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity correlation requirement Code of Civil Procedure procedural costs Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ALESSANDRO nato a ROMA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruzzese Alessandro, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente