Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and factual allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Jelassi Makrem, Fatouch Khaled, and Jelassi Sabri inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged the lower court's qualification of facts and sentencing circumstances, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the appeals were dismissed because they failed to provide the specific, reasoned critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 62 n. 6 c.p.; Art. 61 n. 5 c.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of appellate grounds renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JELASSI MAKREM nato il 15/06/1983 FATOUCH KHALED nato il 15/04/1982 JELASSI SABRI nato il 06/10/1980 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Jelassi Makrem e Fatouch Khaled, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Jelassi e il primo motivo di ricorso di Fatouch, che contestano la correttezza della motivazione in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata ove si spiegano le ragioni per le quali non è possibile accedere alla richiesta di riqualificazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Jelassi e il terzo motivo di ricorso di Fatouch, con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sono manifestamente infondati per le ragioni indicate a pag. 9 della sentenza impugnata nonché perché, quanto alla doglianza svolta dal Fatouch, involgono anche questioni di fatto, in assenza di denunciati specifici e allegati travisamenti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Fatouch che contesta l'illogicità della motivazione in riferimento al motivo attinente alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'ad 61 n. 5 c.p. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 8 e 9 della sentenza impugnata, ove la Corte ha correttamente motivato che l'ora e il luogo dell'aggressione hanno certamente ostacolato la difesa del Bonomo);
Letto il ricorso di Jelassi Sabri, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, si veda in particolare pag. 6 della sentenza ove la Corte chiarisce che l'imputata ha apportato un contributo alla consumazione del reato partecipando insieme ai coirrei alla condotta di accerchiamento della persona offesa, agevolando così la consumazione del reato; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere Es