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Ordinanza — n. 10002/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10002/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLAM MUNIR nato 1110/06/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Aslam Munir, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il vizio di legge per violazione dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte d'appello ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa S.C., a mente del quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195;

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19864 del 17.04.2019, Mellone, Rv276531; Sez. 6, n. 2296 del 13.11.2013 dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771; Sez. 6, n. 50994 del 26.03.19, D., Rv. 278195); che ha esposto come le dichiarazioni della persona offesa, dotate di particolare attendibilità risultino pienamente validate da quelle di altro testimone, il proprietario del negozio, indicative della responsabilità dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali termini di ricorso decadenza legale prova insufficiente dell'aggravamento clinico ammende per infrazione procedurale desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLAM MUNIR nato 1110/06/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aslam Munir, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il vizio di legge per violazione dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte d'appello ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa S.C., a mente del quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195;

Sez. 2, n. 19864 del 17.04.2019, Mellone, Rv276531; Sez. 6, n. 2296 del 13.11.2013 dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771; Sez. 6, n. 50994 del 26.03.19, D., Rv. 278195); che ha esposto come le dichiarazioni della persona offesa, dotate di particolare attendibilità risultino pienamente validate da quelle di altro testimone, il proprietario del negozio, indicative della responsabilità dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom