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Ordinanza — n. 10001/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10001/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURYAYEVA NATALYA natekil 23/07/1983 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • Letto il ricorso di Natalya Kuryayeva, ritenuto che i due motivi, con cui si lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo G) dell'imputazione e l'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen. della somma di euro 10.218,00, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (di vedano pagg. 10-12 in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo G) e conseguentemente, alla corretta applicazione della confisca del profitto del reato); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen; Ordinanza — n. 10001/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 240 cod. pen. della somma di euro 10.218,00, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (di vedano pagg. 10-12 in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo G) e conseguentemente, alla corretta applicazione della confisca del profitto del reato); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali confisca sotto sanzione internazionale concussione sanzioni pecuniarie reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Letto il ricorso di Natalya Kuryayeva, ritenuto che i due motivi, con cui si lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo G) dell'imputazione e l'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURYAYEVA NATALYA natekil 23/07/1983 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Natalya Kuryayeva, ritenuto che i due motivi, con cui si lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo G) dell'imputazione e l'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen. della somma di euro 10.218,00, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (di vedano pagg. 10-12 in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo G) e conseguentemente, alla corretta applicazione della confisca del profitto del reato); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere tensore Il Presidente