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Ordinanza — n. 10000/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and failure to raise generic mitigation claims in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pinna Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground repetitive of arguments already rejected in the appellate court, while the second ground confused the completed crime with post-crime consequences. Furthermore, the third ground regarding generic mitigation was inadmissible because it was not raised as a specific appeal reason as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already decided or fail to raise new grounds, such as generic mitigation, which must be explicitly contested in the appellate stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigation appellate procedure Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pinna Stefano, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la censura svolta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo risulta reiterativa del motivo di appello, non confrontandosi con le ragioni in forza delle quali la Corte di merito ha escluso qualsiasi profilo "distonico" nella condotta dell'imputato di avere poi venduto la merce rubata presso un rivenditore autorizzato (si vedano in particolare pag. 11 e 12); ritenuto quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva in quanto il ricorrente confonde l'evento del reato, già ritenuto perfezionato e, dunque, non "emandabile" con un recesso attivo, con le ulteriori conseguenze post delictum, il cui positivo rilievo risulta essere stato apprezzato ai fini della esclusione della provvisionale; ritenuto che il terzo motivo con cui deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né a verbale dell'udienza del 31/5/23; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed All'a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore Il