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Ordinanza — n. 9996/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming reformatio in peius due to lower base penalty after legal reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Cosentino's appeal inadmissible regarding a claim of reformatio in peius. The appellant argued that the Court of Appeal violated this principle by reducing the sentence after excluding the aggravating circumstance of inadequate defense. The court rejected this, noting the lower court legally reclassified the offense to one with a statutory base penalty already lower than the first instance's maximum.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5 cod. pen.; When the appellate court reclassifies the offense to a lesser statutory category with a lower base penalty, the principle of reformatio in peius does not apply to prevent a reduction in the final sentence.

Parole chiave

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reformatio in peius legal reclassification statutory base penalty aggravating circumstance inadmissible appeal Corte di Cassazione penal code adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 5 cod. pen.
reformatio in peius a causa della diminuzione di pena effettuata dalla Corte d'appello per avere escluso la circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO MARCO nato a NAPOLI il 10/06/1990 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosentino Marco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del divieto di c.d. reformatio in peius a causa della diminuzione di pena effettuata dalla Corte d'appello per avere escluso la circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si è al cospetto di un'ipotesi in cui la Corte di merito ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto determinando, peraltro, una pena base inferiore a quella stabilita dal primo giudice in ordine al reato più grave e, comunque, più prossima al minimo edittale in ragione della forbice stabilita dalla legge (pena massima anni tre di reclusione euro 1.032 di multa, Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 274390) e dei profili di disvalore oggetto di rinnovata valutazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigli estensore Il presiden