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Ordinanza — n. 9995/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are mere factual complaints not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nasiri Kalid inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, alleging a violation of law regarding robbery, was rejected because it constituted only generic factual complaints rather than a specific legal argument. The court ruled that such grievances are not permitted in cassation proceedings and have already been adequately examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in cassation cannot be based on mere factual complaints or generic dissatisfaction with the lower court's reasoning, as these must be specific legal arguments addressing the correctness of the judgment's application of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints in cassation generic dissatisfaction with reasoning robbery charge appeal Italian criminal procedure law reato di pirateria della strada rapina qualificata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Nasiri Kalid, rilevato che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASIRI KALID (CUI 037G4U1) nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nasiri Kalid, rilevato che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. ascritto all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a contestare, genericamente, la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata — si vedano pagg. 5-7, ove la Corte Territoriale evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria aggravata —; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consi Estensore Il Presi