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Ordinanza — n. 9994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kriki Abdelbassat inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a missing proof of reimbursement and challenged the sentencing severity, but the court found these grounds insufficient. The decision rests on the first ground being a mere repetition of lower court arguments without new critique, and the second ground exceeding the scope of a legality review by infringing on the trial court's sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, new reasoning, and if it attempts to review matters of sentencing discretion reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiteration of arguments sentencing discretion legality review scope court of cassation adeguamento della pena gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI ABDELBASSAT nato il 08/01/1993 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kriki Abdelbassat, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (dichiarazione di avvenuto rimborso della quota per il danno cagionato), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 10 della sent. impugnata); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 10-11 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigli