Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints without specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Balducci Sabino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, alleging illogical motivation. The court ruled that such grievances amount to mere factual complaints rather than specific legal criticism required for admissibility in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; In a legality proceeding, an appeal based solely on factual grievances or general criticism of the evidence's weight is inadmissible because the review must focus on the logical and legal structure of the motivation rather than re-evaluating the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDUCCI SABINO nato a VARESE il 23/12/1969 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Balducci Sabino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, ad ogni modo, non si ravvisa alcun vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale, con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile, esplicitato le ragioni del suo convincimento attraverso la indicazione di plurimi elementi convergenti ed individualizzanti - si vedano pagg. 2-4 della sent. impugnata -; che, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Rv. 241826;
Sez. 5, n. 602 del 14/11/ 2013, dep. 2014, Rv. 258677-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres