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Ordinanza — n. 9991/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealable issue of recidivism exclusion not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the exclusion of recidivism was not properly addressed, but the court found this issue was not raised in the appeal judgment. Consequently, the court ruled that a generic mention in the appeal grounds, later specified in the cassation petition, does not constitute a valid ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground concerns an issue not raised in the appeal judgment, even if generically mentioned, as it must be specifically deducible in the appeal stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism exclusion issue appeal grounds requirement specificity of legal grounds procedural time limits recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVETTA DENIS nato a MOTTA DI LIVENZA il 12/10/1976 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pivetta Denis, ritenuto che l'unico motivo, con cui si denuncia la mancata esclusione della recidiva, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente