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Ordinanza — n. 9989/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds were already adequately examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Saburri Christian inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the arguments regarding generic mitigating circumstances and excessive sentencing. Consequently, the court upheld the original decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal reproduces grounds already examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds already examined procedural economy Italian criminal law Corte di Cassazione procedural costs sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saburri Christian, ritenuto che i due motivi, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 5, ha evidenziato come la pena base sia già stata individuata nel minimo edittale e che le circostanze attenuanti generiche sono state ritenuti prevalenti sulla contestata recidiva; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente