Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deduce first ground as an appeal reason under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the first ground of complaint was not previously deduced as an appeal reason, violating Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued the lower court erred in identifying the stolen watch as contraband and misclassified the offense, the court noted these were merits issues rather than procedural defects. The appeal was rejected as it failed to meet statutory requirements for admissibility, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.; An appeal is inadmissible if a ground of complaint was not previously deduced as an appeal reason; a judgment of balancing circumstances is prohibited in criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIZ SILVANA natck.il 05/05/1972 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kriz Silvana, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla corretta individuazione della merce ricettata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 ,comma 3, cod. proc. pen.; che, peraltro, non solo involge profili di merito, ma dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente come l'imputata sia stata chiamata a rispondere dell'orologio che indossava allorché fu fermata dai C.C. e che risultava di provenienza furtiva in quanto sottratto con l'inganno al suo proprietario, con conseguente esclusione di qualsiasi violazione del principio del chiesto e pronunciato e violazione del diritto di difesa; osservato che il secondo e il terzo motivo, con cui si denuncia il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma, art. 648 cod. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo a quello di favoreggiamento reale, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 6 della sent. impugnata, in cui si evidenzia la mancata applicazione dell'attenuante de quo a causa dell'ingente valore del bene ricettato ed in considerazione della finalità per cui il suo originario proprietario lo aveva messo in vendita, coerentemente ai principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340-01;
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154-01; si vedano pagg. 4-6 in relazione alla sussistenza del reato di ricettazione in tutti i suoi elementi costitutivi); considerato che l'ultimo motivo, con cui si denuncia la correttezza del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, oltreché reiterativo (si veda pag. 7 della sent. impugnata), è manifestamente infondato posto che il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza non è consentito ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen.; vista la memoria del 28 dicembre 2023 depositata dal difensore della ricorrente che, reiterando le argomentazioni in punto di ammissibilità dei motivi di ricorso, nulla aggiunge di decisivo al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigl