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Ordinanza — n. 9987/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific criticism and repetition of already examined grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding police statements was flawed, but the court found the complaint generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide the specific, distinct criticism required by law to challenge the judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, lack specific criticism of the contested judgment's reasoning, or are merely a reproduction of arguments already examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific criticism repetition of examined grounds vizio di motivazione generic complaint rejection motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAVITO MORRIS ANTONIO nato a TARANTO il 18/05/2002 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Colavito Morris Antonio, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dalla p.o. durante l'esame dibattimentale del 26 aprile 2022, oltreché generico, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - si vedano pagine 4-5 - e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio