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Ordinanza — n. 9986/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9986/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO SAVERIO nato a TARANTO il 07/08/1978 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Di Bello Saverio, ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9986/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Di Bello Saverio, ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzioni penali punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO SAVERIO nato a TARANTO il 07/08/1978 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Bello Saverio, ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere stensore Il Presi nte