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Ordinanza — n. 9985/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism and substitute penalty grounds as procedural defects are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Castrechini inadmissible, rejecting his claims regarding recidivism and the substitution of detention. The court found the lower court correctly applied legal principles requiring a concrete assessment of criminal inclination rather than just the gravity of facts. Furthermore, the defense's failure to promptly request the substitution of the penalty rendered the subsequent lack of notice procedurally irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: The lower court's application of recidivism principles is valid if it assesses criminal inclination concretely, and a defense failure to timely request penalty substitution precludes later complaints about lack of notice.

Parole chiave

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recidivism assessment substitute penalty procedural inadmissibility defense counsel duty Cassazione appeal recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
10-11); che, inoltre, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 545-bis cod. proc. pen
10-11); che, inoltre, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Ex Multis, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRECHINI DANIEL nato a CAGLIARI il 28/05/1986 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Castrechini Daniel, ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva ed alla mancata sostituzione della pena detentiva sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, invero, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, pagg. 8-10) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di recidiva secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che, invero, il giudice del merito ha evidenziato la mancanza dei presupposti per la sostituzione della pena (si vedano pagg. 10-11); che, inoltre, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Ex Multis, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-02); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere s ensore Il P