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Ordinanza — n. 9984/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism and unfounded sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural flaws regarding witness credibility and sentencing discretion, but the court found these points either already addressed or lacking specific critique. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined without specific criticism of the lower court's reasoning or if it relies on unfounded legal challenges to the judge's discretionary sentencing powers.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specific criticism requirement sentencing discretion witness credibility Court of Cassation motivi di cassazione condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10153 dell'11/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBELLO VINCENZO nato a MODENA il 14/05/1985 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ibello Vincenzo, rilevato che i primi tre motivi, con i quali si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della p.o., alla contraddittorietà tra le dichiarazioni di quest'ultima e quelle dei testi Gaioni e Ranieri e nella parte in cui ritiene rilevante la vicenda processuale concernente Toini, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano le pagine 8-12); che, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 dell'11/0272020, Rv.278609-01); ritenuto che l'ultimo motivo, con cui si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata, ove peraltro si evidenzia che la misura della pena base si attesta nei minimi edittali); vista la nota di conclusioni del 5 gennaio 2024 depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consi li Est