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Ordinanza — n. 9983/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded grounds and generic lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hudorovic Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal of Brescia regarding the crime of fraud. The second ground was deemed generic and indeterminate, failing to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a valid relationship of challenge, precluding any examination of the statute of limitations issue.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, failing to provide specific, arguable criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic grounds of appeal lack of specific criticism statute of limitations preclusion inadmissible cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 dell' 8/05/2013, Rv. 256463
S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966
256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n.
S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818
268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n.
S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GIANLUCA nato a MILANO il 10/09/1977 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hudorovic Gianluca, ritenuto che il motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di truffa ascritto al ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 7-9 della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato di truffa in tutti i suoi elementi costituivi); rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione a molteplici punti della sentenza impugnata (4, 5, 6, 7) è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, è preclusa la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta il 12 luglio 2023, nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell' 8/05/2013, Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere sensore Il P