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Ordinanza — n. 9982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA AGOSTINO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/12/1991 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di De Vita Agostino, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 3, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi di rigore anticipi delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA AGOSTINO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/12/1991 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Vita Agostino, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 3, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Il nte