Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of Article 641 of the Penal Code regarding subjective elements and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was a reiteration of previously dismissed arguments without new specific critique, and the second was generic and unsupported by the lower court's clear reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 641 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is merely a repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting specific and new criticisms of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AOSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Borrello Giuseppe, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 641 cod. pen. ed in particolare, la mancanza dell'elemento soggettivo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata); considerato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge a causa della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 2, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere est nsore Il Presi