Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9807/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9807/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a ERICE il 09/04/1986 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Giuseppe Giacalone in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, della assenza di una attività lavorativa, delle problematiche di dipendenza e della assenza di una seria rivisitazione critica rispetto ai propri trascorsi devianti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9807/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Giuseppe Giacalone in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, della assenza di una attività lavorativa, delle problematiche di dipendenza e della assenza di una seria rivisitazione critica rispetto ai propri trascorsi devianti;

Parole chiave

Generato dall'IA
attitudine all'integrazione trattamento residenziale delle dipendenze assistenza riabilitativa allontanamento nonostante motivi di salute ricollocamento in un istituto lavoro del detenuto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a ERICE il 09/04/1986 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Giuseppe Giacalone in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, della assenza di una attività lavorativa, delle problematiche di dipendenza e della assenza di una seria rivisitazione critica rispetto ai propri trascorsi devianti;

Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, necessario un periodo di osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione; Rilevato che il condannato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 6:L6 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 202