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Ordinanza — n. 9805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation order due to lack of social danger persistence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of social danger was legally sound. The appellant, Salvatore Guida, challenged the probation order based on his past criminal record and a recent drug violation warrant. The court rejected these arguments, emphasizing that the lower tribunal correctly evaluated the persistence of social danger based on Guida's conduct and prior offenses.

Regesto Legislator

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Art. 680 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a probation order is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the persistence of social danger is adequate and free from logical flaws, even if the appellant disputes the merit of the evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation order appeal social danger persistence inadmissible appeal drug violation warrant Cassa delle ammende riesame della carcerazione preventiva assistenza riabilitativa pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 680 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA SALVATORE nato a PAGANI il 22/10/1961 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.680 cod. proc. pen., da Salvatore Guida avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Salerno del 23 marzo 2023, il quale aveva confermato la pericolosità sociale del predetto disponendo nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni quattro;

Rilevato, al riguardo, che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza occorre verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo ItespiaziDne della pena (Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274790 - 01); Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudizio di attuale pericolosità sociale alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali di Salvatore Guida, della avvenuta revoca dell'affidamento in prova concessogli in passato a causa della sua condotta non conforme alle prescrizioni e, soprattutto, per il fatto che egli è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un procedimento per violazione della legge stupefacenti;

Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 2feb