Ordinanza — n. 9804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto i motivi di gravame proposti da Giuseppe Misso, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2023, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento fissato per la continuazione; Ritenuto in particolare che la Corte di appello di Napoli, in modo non manifestamente illogico, ha osservato che - tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi e della assenza di positivi elementi - non sussistevano le condizioni per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. visto che per la collaborazione cori la giustizia era stata già riconosciuta all'imputato la speciale attenuante di cui all'art.8 1.203/91 e che gli aumenti per la continuazione era stati fissati in misura contenuta nonostante la gravità dei relativi reati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto i motivi di gravame proposti da Giuseppe Misso, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2023, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento fissato per la continuazione; Ritenuto in particolare che la Corte di appello di Napoli, in modo non manifestamente illogico, ha osservato che - tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi e della assenza di positivi elementi - non sussistevano le condizioni per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. visto che per la collaborazione cori la giustizia era stata già riconosciuta all'imputato la speciale attenuante di cui all'art.8 1.203/91 e che gli aumenti per la continuazione era stati fissati in misura contenuta nonostante la gravità dei relativi reati;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto i motivi di gravame proposti da Giuseppe Misso, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2023, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento fissato per la continuazione; Ritenuto in particolare che la Corte di appello di Napoli, in modo non manifestamente illogico, ha osservato che - tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi e della assenza di positivi elementi - non sussistevano le condizioni per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. visto che per la collaborazione cori la giustizia era stata già riconosciuta all'imputato la speciale attenuante di cui all'art.8 1.203/91 e che gli aumenti per la continuazione era stati fissati in misura contenuta nonostante la gravità dei relativi reati;
Rilevato che l'imputato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio