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Ordinanza — n. 9802/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9802/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9802/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA natcla EBOLI il 16/06/1981 avverso l'ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudia Barbetta è manifestamente infondato; Considerato che la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dalla condannata di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. 150/2022 (c.d. 'Riforma Cartabia'); Rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici non ha accolto la domanda evidenziando che, in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico della odierna ricorrente (anche per evasione e violazione delle misure di prevenzione), non era possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto scrupoloso delle prescrizioni connesse alla pena sostituiva da parte sua;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti perizia medica superata prova insufficiente dell'aggravamento clinico vizi di forma allegazioni insufficientemente motivate ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA natcla EBOLI il 16/06/1981 avverso l'ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudia Barbetta è manifestamente infondato; Considerato che la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dalla condannata di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. 150/2022 (c.d. 'Riforma Cartabia'); Rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici non ha accolto la domanda evidenziando che, in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico della odierna ricorrente (anche per evasione e violazione delle misure di prevenzione), non era possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto scrupoloso delle prescrizioni connesse alla pena sostituiva da parte sua;

Considerato, quindi, che la ricorrente - pur lamentando la violazione di legge - sollecita in modo inammissibile una differente valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.