Ordinanza — n. 9802/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA natcla EBOLI il 16/06/1981 avverso l'ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudia Barbetta è manifestamente infondato; Considerato che la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dalla condannata di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. 150/2022 (c.d. 'Riforma Cartabia'); Rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici non ha accolto la domanda evidenziando che, in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico della odierna ricorrente (anche per evasione e violazione delle misure di prevenzione), non era possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto scrupoloso delle prescrizioni connesse alla pena sostituiva da parte sua;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA natcla EBOLI il 16/06/1981 avverso l'ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudia Barbetta è manifestamente infondato; Considerato che la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dalla condannata di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. 150/2022 (c.d. 'Riforma Cartabia'); Rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici non ha accolto la domanda evidenziando che, in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico della odierna ricorrente (anche per evasione e violazione delle misure di prevenzione), non era possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto scrupoloso delle prescrizioni connesse alla pena sostituiva da parte sua;
Considerato, quindi, che la ricorrente - pur lamentando la violazione di legge - sollecita in modo inammissibile una differente valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.