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Ordinanza — n. 9801/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of merit regarding alternative detention measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the Ancona supervision tribunal's order inadmissible. The lower court rejected the prisoner's requests for social service placement and home detention based on his criminal record, pending cases, lack of employment, and substance dependency issues. The supreme court upheld this decision, noting the trial judge's reasoning was not logically flawed and that the appellant's request for a different merit evaluation was itself inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal order refusing alternative detention measures is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical and the appellant fails to demonstrate a serious revision of their past conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative detention refusal supervision tribunal order manifest lack of merit criminal record assessment attitudine all'integrazione allontanamento nonostante motivi di salute ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3EDDI RACHID nato il 29/07/1995 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Jeddi Rachid in considerazione dei suoi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, della assenza di una attività lavorativa, delle problematiche di dipendenza e della assenza di una seria rivisitazione critica rispetto ai propri trascorsi devianti;

Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, necessario un periodo di osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa; Rilevato che il condannato rispetto a tale compiuto ragionamento, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze dirette ad ottenere una misura alternativa alla detenzione;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024