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Ordinanza — n. 9800/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded claims regarding revocation of probation in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9800/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Fasano inadmissible, ruling that the lower court's decision to revoke his probation was legally sound. The appellant argued against the revocation based on alleged legal violations, but the court found the original judgment adequately addressed his aggressive behavior during a traffic dispute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order revoking probation is inadmissible if manifestly unfounded and lacks merit, requiring the appellant to bear the associated costs.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal manifestly unfounded surveillance court court costs fine guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.), e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
pen.), e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO GIUSEPPE nato a GAGLIANO DEL CAPO il 14/04/1988 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha definitivamente revocato l'affidamento in prova a suo tempo concesso a Giuseppe Fasano, poiché il condannato in data 16 settembre 2023 era stato coinvolto (assieme allo zio ed al padre) in una lite per ragioni di viabilità sfociata nell'aggressione ai danni di Giovanni De Giovanni, il quale aveva proposto querela, segnalando, in particolare, che il più giovane degli aggressori (identificato nell'odierno ricorrente) gli aveva impedito di fuggire mentre veniva aggredito;

Ritenuto, quindi, che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha considerato l'affidato incapace di controllare i propri impulsi aggressivi con la conseguente inadeguatezza della misura alternativa per rieducare e reinserire il condannato nel contesto sociale; Rilevato che l'odierno ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (così come anche i motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen.), e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2